LA COPPIA SI LASCIA, IL CANE “RADDOPPIA”

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“Mi sto separando da mio marito, a chi verrà affidato il nostro cane?”

Nel nostro ordinamento c’è un vuoto normativo relativo all’affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi o dei conviventi. In mancanza di uno specifico accordo tra le parti sull’affidamento del proprio animale domestico, sempre più spesso ci si rivolge al giudice e proprio la giurisprudenza, a partire dal 2007, ha riconosciuto il cambiamento della natura del rapporto tra proprietario e animale di affezione, non più riconducibile alla mera proprietà di un oggetto di cui il detentore avrebbe la completa disponibilità, ma configurabile come una vera e propria relazione affettiva. Pertanto la giurisprudenza, in assenza di una norma di riferimento e nell’auspicio dell’approvazione di proposte di legge pendenti da anni in Parlamento, tra le quali l’Atto Camera n. 795 a firma dell’on. Brambilla, ha elaborato un orientamento ormai consolidato secondo il quale si applica, per analogia, la disciplina riservata ai figli minori per la tutela dell’interesse “materiale-spirituale-affettivo” dell’animale da contemperare con gli interessi delle parti. Da ultimo, la sentenza 15 marzo 2016, n. 5322 del Tribunale di Roma, sez. V, ha segnato un ulteriore passo avanti rispetto al mutamento del costume e delle problematiche sociali, anche riguardo alle convivenze more uxorio, riconoscendo intanto la propria competenza a decidere in merito all’affido e, nel caso specifico, disponendo l’affidamento condiviso del cane ad entrambe le parti in ragione del fatto che il legame e l’affetto per entrambe prescinde dal regime giuridico –di cui l’animale, così come il bambino, non può avere percezione- che le legava.
Dunque, a seconda dei casi, in assenza di accordo tra le parti il giudice, a richiesta dell’altro partner non intestatario del microchip con cui è registrato l’animale all’anagrafe, potrà disporre l’ affido condiviso dell’animale d’affezione. A seguito del provvedimento, entrambe le parti dovranno prendersi congiuntamente cura dell’animale provvedendo nella misura del 50% ciascuno (o in misura proporzionale al proprio reddito) alle spese per il suo mantenimento (cibo, cure mediche e quanto altro necessario al suo benessere). Diversamente il giudice potrà affidare l’animale al coniuge o convivente ritenuto maggiormente idoneo ad assicurare il miglior sviluppo possibile dell’identità dell’animale riconoscendo contestualmente in favore dell’altro coniuge il diritto di prenderlo e portarlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giornata o per giornate concordate dalle parti. Infine, in caso di affido esclusivo, il mantenimento sarà a carico del solo detentore affidatario.

Tag: L’avvocato risponde
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