FIDO IN AFFIDO, OPPORTUNITA’ E RISCHI

Ho ottenuto in affidamento un cane sequestrato e ora, dopo quasi due anni, il sequestro è stato annullato e il precedente proprietario reclama il cane, devo restituirlo?

Il sequestro preventivo dell’animale da parte del giudice, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., ed il sequestro preventivo in via d’urgenza da parte della polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 321 comma 3 c.p.p., possono essere disposti nel corso del procedimento o del processo penale con un duplice fine: il primo è quello di impedire l’aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze del reato o la commissione di altri reati, da realizzare sottraendo l’animale alla libera disponibilità del presunto maltrattatore; il secondo è quello di preservarne il benessere nelle more del giudizio, in attesa dell’eventuale confisca. Il legislatore ha disposto all’articolo 19-quater disp. coord c.p. che gli animali sequestrati o confiscati siano affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, quindi tenendo conto della peculiare natura dei “beni” sequestrati. Nulla è esplicitamente disposto circa le attività e modalità di custodia né circa le forme in cui deve essere attuata. Tuttavia, in linea con la ratio della citata disposizione normativa, sarà il giudice che caso per caso ne determinerà i contenuti, essendo necessaria una custodia in linea con la tutela delle esigenze e con le caratteristiche etologiche dell’animale sequestrato.
Ed è per la stessa ragione che le associazioni animaliste, a loro volta, possono affidare l’animale o gli animali sequestrati a singoli privati che ne garantiscano cura e mantenimento adeguati. Si tratta pur sempre di un’ipotesi di custodia temporanea che, nel caso di annullamento del provvedimento di sequestro preventivo – salvo non sia disposto anche un sequestro probatorio sullo stesso animale e tale provvedimento rimanga confermato – o nel caso di assoluzione dell’imputato può comportare la restituzione dell’animale. Invece, ai sensi dell’art. 544-sexies c.p., viene sempre ordinata la confisca, salvo che l’animale appartenga a persona estranea al reato, nel caso di condanna o di patteggiamento per i delitti di maltrattamento di animali.
Tuttavia, proprio al fine di contemperare vari interessi in gioco, tenendo in debita considerazione il fatto che la destinazione più ideonea per un animale che sia stato oggetto di maltrattamento è quella della famiglia che se ne è presa cura, alcuni tribunali hanno consentito l’affido definitivo dell’animale a fronte del versamento di un corrispettivo economico convertito in deposito giudiziario intestato al procedimento e all’indagato (da corrispondere allo stesso nel caso di assoluzione o assorbito dal Tribunale nel caso di condanna).
Affinché tale prassi, che, correttamente, pone come parametro principale la tutela del benessere dell’animale coinvolto, venga codificata, la proposta di legge n. 3005 a firma dell’on. Michela Vittoria Brambilla prevede l’affido diretto degli animali sequestrati alle associazioni e loro subaffidatari mediante cessione definitiva.
Al momento, però, se non è stata preventivamente fissato un deposito giudiziario, è consigliabile trovare un accordo con il proprietario per la cessione definitiva.

Tag: L’avvocato risponde
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