Posso portare il mio cane in spiaggia?
Arriva l’estate, stagione delle vacanze, tra mare e montagna. Anche per i nostri amici a quattro zampe. Vediamo quali sono in particolare le normative che regolano l’accesso dei cani sulle spiagge destinate alla balneazione. La materia è disciplinata a livello locale, ovvero sono i singoli Comuni che, con ordinanze, statuiscono in merito a dove e come vi sia, per gli animali ed i loro detentori, la possibilità di accedere. Quindi il detentore di animali che vorrà portarli con sé in spiaggia dovrà di volta in volta, a seconda del Comune, informarsi sulle disposizioni localmente in vigore.
Per quanto riguarda il tema in esame, di grande rilievo è la sentenza n. 9302 del 10 luglio 2015 del Tar Lazio, che ha sancito il principio secondo il quale i cani possono essere portati sulle spiagge di libera balneazione, annullando una precedente ordinanza del Comune di Anzio, la n. 1/14, che vietava ai conduttori di animali l’accesso alle spiagge libere durante la stagione balneare 1 maggio- 30 settembre 2014, indicando che tale divieto era escluso nelle aree di accoglienza appositamente attrezzate.
Il Tar del Lazio ha ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, in quanto l’ordinanza del Comune di Anzio imponeva ai conduttori di animali il generalizzato divieto di accesso alle spiagge libere, in assenza di una motivazione sottesa a giustificare la scelta e senza specificare quali cautele comportamentali siano necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge, ovvero della incolumità dei bagnanti.
In particolare il Tar del Lazio ha sanzionato la violazione dell’articolo 10 della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 866 del 2006, che prevede che i comuni devono individuare tratti di arenile da destinare all’accoglienza temporanea di animali da compagnia. E, tali spazi devono essere forniti di strutture per le quali il servizio veterinario dell’azienda Usl competente per territorio, rilascia il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell’igiene pubblica (fornitura d’acqua, presenza di appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d’ombra).
E’ bene osservare, però, che la sentenza del Tar, relativamente recente, è solo un intervento giurisprudenziale, che necessita di una apposita norma da parte del legislatore per essere attuata. E’ sicuramente un buon inizio e un auspicio perché il legislatore si adoperi nel trasformarla in testo di legge. Le sentenze del Tar non sono legge, quindi i sindaci, che devono applicare la legge, se emettono una ordinanza motivata possono ancora limitare l’accesso alle libere spiagge ai cani ed ai loro detentori.
La recente ordinanza balneare di Roma Capitale (Ordinanza Sind. n. 65/2017), contrariamente a quanto fin qui detto, fa divieto di condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di guinzaglio o museruola, nelle spiagge di libera balneazione, ad esclusione delle unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore, o i cani di guardIanìa delle strutture balneari e i cani guida per i non vedenti, senza però fornire alcuna motivazione a supporto del divieto.
Sarà facoltà degli interessati impugnare le ordinanze non rispettose di tutti i dettami di legge, compresa la carenza di motivazione al divieto di condurre cani nelle spiagge di libera balneazione.
A seguito dell’intervenuta sentenza del Tar Lazio è del tutto auspicabile che il legislatore provveda a colmare questo vuoto normativo sia a livello nazionale che regionale.