REATI CONTRO GLI ANIMALI: LA “PARTE CIVILE”

bilancia.png

A quali condizioni le associazioni animaliste possono partecipare ai processi penali per i reati contro gli animali?

La legittimazione degli enti esponenziali ad intervenire in un giudizio penale è disciplinata dalle norme del codice di procedura penale (91 c.p.p. “Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato”) e l’argomento è affrontato, da tempo, oltre che dalla giurisprudenza di merito anche quella di legittimità. Nella materia dei reati che coinvolgono gli animali il tema è caratterizzato da una disciplina peculiare ricostruita, da ultimo, in maniera puntuale ed articolata nell’ordinanza del 18 maggio 2017 con la quale il Tribunale di Paola ha ammesso la costituzione di parte civile di 17 associazioni animaliste, oltre al Comune di Sangineto -sia per danno all’immagine del territorio, sia per pregiudizio all’ Ente locale deputato alla tutela del territorio e all’equilibrio ecologico, biologico e sociologo del medesimo- con riferimento al processo penale a carico dei quattro imputati condannati in primo grado per l’atroce uccisione del cane Angelo.
Ed infatti, il giudice, dott. Alfredo Cosenza, nella richiamata pronuncia puntualizza che, in tema di legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi a esercitare le facoltà processuali della persona offesa in reati del genere di quello contestato nel caso di specie (uccisione di animali ex art. 544-bis c.p.), è intervenuta la L. 20 luglio 2004, n. 189 la quale –oltre a introdurre i delitti contro il sentimento per gli animali- stabilisce che “ai sensi dell’art. 91 c.p.p. le associazioni e gli enti di cui all’art. 19 quater disp. trans., perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge”. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato. Dunque, gli enti di protezione degli animali individuati con decreto ministeriale sono considerati per legge soggetti offesi dai reati (e cioè dai delitti contro il sentimento per gli animali e dalla contravvenzione di cui all’art. 727 c.p.) oltre che potersi rendere affidatari di animali maltrattati. In questo senso LEIDAA, ENPA e Lega Nazionale per a difesa del cane hanno avuto il riconoscimento nazionale e la loro ammissione quale parte civile è seguita de plano alla verifica formale dell’intervenuto riconoscimento da parte del Ministero della Salute. Il riconoscimento ope legis della finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla legge in capo alle associazioni individuate con decreto ministeriale non esclude, come evidenziato dal Giudice, che “tale finalità possa essere perseguita anche da associazioni diverse da quelle così individuate che deducano di aver subito un danno diretto dal reato”. Ecco allora che, in linea con la giurisprudenza, si può ammettere la costituzione di associazioni non iscritte “a condizione che le finalità tipiche dagli stessi perseguite abbiano subito un danno personale ovvero siano state in qualche modo compromesse dal reato oggetto del procedimento”. Per fare questo è necessario, preliminarmente, che le associazioni depositino il loro statuto (in assenza del quale non può essere verificata l’“attinenza” con gli scopi statutari) e dimostrino l’esistenza di “un concreto collegamento con il territorio in cui appare posta in essere la condotta contestata, la sussistenza di un’articolazione territoriale ovvero, quantomeno, di esercitare una diffusa e costante attività su tutto il territorio nazionale”. In applicazione di tali criteri, il giudice ha ammesso altre quattordici associazioni e ne ha escluse sette. E’ stata ancora esclusa la costituzione di parte civile di un privato cittadino che motivava la propria richiesta in quanto “ispirato da un forte senso di giustizia e da un amore sconfinato per gli animali tanto da subire traumi psicologici rilevanti davanti a simili violenze e barbarie perpetrate contro di loro”. Ciò in ragione dell’assenza di un “collegamento diretto e immediato tra il danno che assume patito” con la condotta contestata agli imputati.

Tag: L’avvocato risponde
Condividi su
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Editoriale

Editoriale
LA “LAUDATE DEUM” E I PASSERI DELL’EVANGELISTA
di Danilo Selvaggi* “Laudate Deum”, la nuova Esortazione apostolica di Papa Francesco, rappresenta un aggiornamento dell’enciclica “Laudato si”, di cui ...
Torna in alto