ORSI DEL TRENTINO, PER ORA LA CORTE EUROPEA NON SI PRONUNCIA

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Contrariamente a quanto atteso, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, almeno in questa fase, non si pronuncerà sul quesito posto dal TRGA di Trento nel dicembre del 2023 in sede di esame dei ricorsi degli animalisti sul caso degli orsi MJ5 e JJ4, entrambi condannati a morte dall’amministrazione provinciale, cioè se, per evitare l’’abbattimento, la condizione che “non esista un’altra soluzione valida”, debba essere interpretata nel senso che l’autorità competente deve dimostrare l’assenza di altra soluzione valida atta ad evitare la rimozione dell’animale dall’ambiente di ripartizione naturale, cui consegue la possibilità della scelta motivata della misura da adottare in concreto, che può consistere nella cattura per captivazione permanente oppure nell’abbattimento, misure che sono poste su di un piano di parità; oppure se la condizione “che “non esista un’altra soluzione valida”, debba essere interpretata nel senso che essa vincola prioritariamente l’autorità competente alla scelta della cattura per la riduzione in cattività (captivazione permanente) e solo in caso di impossibilità oggettiva e non temporanea di tale soluzione consente la rimozione mediante abbattimento, sussistendo una rigorosa gerarchia tra le misure. In sintesi: l’autorità può scegliere tra captivazione o abbattimento o può ricorrere all’abbattimento solo se non è possibile la captivazione?
Gli orsi al centro del contenzioso sono ormai sottratti al rischio dell’abbattimento: MJ5 perché ucciso (verosimilmente) da bracconieri e JJ4, perché trasferita in Germania. Il giudice a quo, il TRGA di Trento, aveva comunque chiesto alla Corte di pronunciarsi per consentire ai giudici amministrativi italiani di decidere comunque su “eventuali pretese risarcitorie delle associazioni animaliste, applicando correttamente il diritto europeo. La CGUE tuttavia ritiene che il proprio pronunciamento debba dirimere controversie concrete e non eventuali.
“Tale constatazione – concludono i giudici di Lussemburgo – non pregiudica la possibilità di sottoporre alla Corte una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale qualora una siffatta decisione appaia necessaria al giudice del rinvio alla luce dell’evoluzione dei procedimenti principali o al fine di dirimere un’altra controversia di cui è investito e nell’ambito della quale, a suo avviso, si pongono le stesse questioni di interpretazione”:

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