CALDO, TAR: OK ORDINANZA DI ROMA PER LO STOP ALLE BOTTICELLE

L’ordinanza con la quale il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il 24 giugno scorso ha deciso, fino al prossimo 15 settembre, il divieto di circolazione delle vetture pubbliche a trazione animale (le famose “Botticelle”) dalle 11 alle 18 nelle giornate caratterizzate da ondate di calore con livello 2 di rischio, appare “basata su un adeguato contemperamento tra la tutela della specie animale (ormai espressamente assurta al rango costituzionale) e la tutela della libera iniziativa economica, posto che l’ampliamento del periodo giornaliero di interdizione di 3 ore per le sole giornate contraddistinte da un rischio elevato (corrispondente ai livelli 2 e 3) appare essere un giusto punto di equilibrio tra i contrapposti interessi”. Così – riporta Ansa – il Tar del Lazio in un’ordinanza con la quale ha respinto le richieste di sospensione dell’efficacia dell’Ordinanza sindacale avanzate da una serie di vetturini capitolini. Il Tar ha considerato in premessa che: “già il Regolamento sulla tutela degli animali, adottato da Roma Capitale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005, prevedeva il divieto di circolazione di vetture pubbliche trainate da cavalli nel periodo 1 giugno-15 settembre nella fascia oraria compresa tra le ore 13.00 e le ore 17.00; rispetto a tale regolamentazione, l’ordinanza sindacale qui impugnata si è limitata soltanto ad estendere il periodo di interdizione ampliandolo di due ore la mattina (dalle 11.00 alle 13.00) e di un’ora la sera (dalle 17.00 alle 18.00), con esclusivo riferimento però alle sole giornate contraddistinte da ondate di calore di livello 2 e 3 secondo il bollettino giornaliero emanato dal Ministero della Salute e specifico dell’area urbana di Roma; tra il livello 2 e il livello 3 non c’è alcuna differenza né in termini di intensità del calore, né in termini di rischio, bensì soltanto in termini di durata temporale dell’ondata di calore”. Ecco che allora secondo i giudici l’ordinanza impugnata “è stata preceduta dagli opportuni approfondimenti istruttori basati sulle rilevazioni dell’Ispra e della Commissione medico-veterinaria”, “appare prima facie basata su un adeguato contemperamento tra la tutela della specie animale e la tutela della libera iniziativa economica”, e “costituisce una soluzione soltanto temporanea ed eventuale, con effetti pregiudizievoli tutt’altro che gravi e irreparabili per gli odierni ricorrenti”. Il fatto infine che “come dimostrato da Roma Capitale e non contestato da parte ricorrente, nel periodo 1 giugno 2022-13 luglio 2022 il livello 2 (su cui si appuntano le censure dei ricorrenti) è stato rilevato in sole 5 giornate lavorative”, ha portato in aggiunta il Tar a ritenere che “in una prospettiva di comparazione degli opposti interessi, va tenuto conto dell’idoneità dell’ordinanza impugnata ad impedire effetti pregiudizievoli agli animali interessati, sottoposti a notevoli sforzi fisici in una situazione emergenziale di calore”.

(Foto di repertorio)

Tag: botticelle, caldo, Lazio, Tar
Condividi su
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Editoriale

Editoriale
LA “LAUDATE DEUM” E I PASSERI DELL’EVANGELISTA
di Danilo Selvaggi* “Laudate Deum”, la nuova Esortazione apostolica di Papa Francesco, rappresenta un aggiornamento dell’enciclica “Laudato si”, di cui ...
Torna in alto