La Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncerà sull’ordine di abbattimento dell’orso MJ5, anche se il plantigrado è stato ritrovato morto nelle more del giudizio. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) di Trento ha infatti risposto affermativamente alla cancelleria della CGUE che chiedeva se sussistesse ancora l’interesse al pronunciamento.
La presidente del TRGA ha ritenuto che “permanga l’interesse” in quanto “rilevante ai fini dell’accertamento della legittimità del provvedimento impugnato anche nell’ipotesi di richiesta di accertamento della stessa ai soli fini risarcitori”. Del resto il Codice del processo amministrativo (art.34 c. 3) impone all’organo giudicante,
“laddove nel corso del giudizio si siano verificate circostanze in conseguenza delle quali l’annullamento del provvedimento impugnato non sia più utile per la parte ricorrente” (in questo caso la morte dell’orso), di “accertare in ogni caso l’illegittimità dell’atto impugnato laddove sussista l’interesse ai fini risarcitori”. In un caso del tutto analogo, quello dell’orsa F36, si è espresso conformemente anche il Consiglio di Stato con la pronuncia della III Sezione n. 9132/2024 del 13 novembre 2024.
La Corte di Lussemburgo risponderà dunque al quesito posto dal TRGA di Trento nel dicembre del 2023 in sede di esame dei ricorsi degli animalisti sul caso degli orsi MJ5 e JJ4, entrambi condannati a morte dall’amministrazione provinciale, cioè se, per evitare l’’abbattimento, la condizione che “non esista un’altra soluzione valida”, debba essere interpretata nel senso che l’autorità competente deve dimostrare l’assenza di altra soluzione valida atta ad evitare la rimozione dell’animale dall’ambiente di ripartizione naturale, cui consegue la possibilità della scelta motivata della misura da adottare in concreto, che può consistere nella cattura per captivazione permanente oppure nell’abbattimento, misure che sono poste su di un piano di parità; oppure se la condizione “che “non esista un’altra soluzione valida”, debba essere interpretata nel senso che essa vincola prioritariamente l’autorità competente alla scelta della cattura per la riduzione in cattività (captivazione permanente) e solo in caso di impossibilità oggettiva e non temporanea di tale soluzione consente la rimozione mediante abbattimento, sussistendo una rigorosa gerarchia tra le misure. In sintesi: l’autorità può scegliere tra captivazione o abbattimento o o può ricorrere all’abbatimento solo se non è possibile la captivazione?
La risposta della CGUE non solo inciderà sull’applicazione della legge provinciale, ma “farà giurisprudenza” per tutta l’UE.
Editoriale
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