SENTENZA-ANGELO, LE MOTIVAZIONI: “PULSIONI RIPROVEVOLI ED EFFERATE”

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“La condotta degli imputati appare … certamente assistita dalla consapevolezza e dalla volontà di provocare il danno, fino all’esito letale, effettivamente cagionato al cane randagio, oltre che dalle riprovevoli ed efferate pulsioni qualificate come crudeltà, nel senso richiesto dalla norma nella specie contestata”. Lo scrive Alfredo Cosenza, presidente della sezione penale del Tribunale di Paola (CS) nelle motivazioni della sentenza, depositate lunedì, che condanna quattro giovani di Sangineto (Giuseppe Liparoto, Nicholas Fusaro, Francesco e Luca Bonanata), processati col rito abbreviato aver seviziato ed ucciso il cane Angelo, alla pena massima consentita dal codice: 16 mesi di reclusione, con sospensione condizionale. La sospensione però scatterà solo dopo sei mesi di lavoro in un canile sanitario pubblico o privato convenzionato, da svolgere entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza.
“Nelle modalità dell’azione lesiva oggetto del presente processo – spiega il magistrato – non può omettere di rilevarsi come emerga un certo compiacimento degli attori della vicenda, nel catturare un randagio, invero senza particolari accortezze, trattandosi di animale particolarmente docile e fiducioso negli esseri umani e decidere quasi di giustiziarlo in maniera esemplare prima appendendolo per il collo e poi finendolo con ripetuti colpi di spranga tra commenti divertiti e facezie”.
“Non pare inoltre nemmeno trascurabile… – prosegue il dottor Cosenza – la circostanza, davvero sorprendente, che gli autori del fatto in questione decidano di riprendere la loro barvata e poi di diffonderla in rete su Facebook. Decisione che manifesta, ancor di più, insensibilità e disprezzo per la vita del cane ostaggio della violenta condotta posta in essere, assimilato a mille altri istanti della vita quotidiana pubblicizzato sui social network nell’illusione di poterli immortalare”.
Per queste ragioni gli imputati sono stati dichiarati responsabili del reato ascritto e puniti con il massimo edittale della pena, cui applicare lo sconto per il rito abbreviato. Né il giudice ritiene “concedibili” le attenuanti generiche “che presuppongono una valutazione positiva della personalità dell’imputato, espressa nelle modalità comportamentali del reato e dal ruolo rivestito in concreto nella commissione dello stesso”.
Diverso il ragionamento per quanto riguarda la sospensione condizionale della pena, che concerne non il passato ma il futuro. Essa viene concessa in considerazione della “giovane età” di tutti gli imputati, della provenienza da “famiglie di modestissima estrazione” e soprattutto del “comportamento processuale e quello successivo alla commissione del fatto tenuto dagli imputati”: i giovani hanno collaborato durante le indagini, due (Fusaro e LIparoto) hanno iniziato un percorso psicoterapeutico di riabilitazione, gli altri hanno rilasciato dichiarazioni “pubbliche e spontanee di pentimento”. Il beneficio è comunque subordinato “alla prestazione di attività di volontariato non retribuita presso una delle strutture pubbliche ovvero private convenzionate e destinate a canile sanitario ovvero a canile rifugio esistenti nella provincia di Cosenza, secondo le concrete modalità che dovranno essere concordate con il responsabile della struttura, per un periodo complessivo di mesi sei (il massimo previsto dalla legge, ndr) da svolgersi entro e non oltre il periodo di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza”.
Importante anche la sottolineatura del magistrato circa il bene tutelato dalla legge: non solo il sentimento umano di pietà, ma la vita stessa dell’animale.
Gli imputati hanno ora 45 giorni di tempo, al netto della sospensione feriale, per appellare la decisione.

Ecco il testo integrale della sentenza con le motivazioni:

SentenzaAngelo

Tag: maltrattamenti
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