Ok del Senato al ddl Caccia che ora passa all’esame della Camera. I si’ sono stati 80, i no 56 e due gli astenuti.
Tra i punti qualificanti e più contestati dall’opposizione e dagli ambientalisti: 1 – Il Ddl prevede una estensione geografica e nuovi territori cacciabili. È escluso e non è soggetto alla programmazione faunistico-venatoria il demanio marittimo. E non si potrà ‘sparare in spiaggia’: per spiaggie e coste valgono infatti le regole contenute nel codice della navigazione in merito agli usi del demanio marittimo. Saranno le Regioni, nei loro atti di pianificazione come da normativa vigente, a definire le aree demaniali nelle quali è consentito il prelievo, ma comunque sono escluse quelle con finalità turistico-ricreative come le spiagge. Ancora, la riforma introduce anche la possibilità di autorizzare la caccia di selezione agli ungulati e la braccata al cinghiale anche in presenza di terreno coperto da neve, lasciando alle regioni la facoltà di decidere, nella zona faunistica delle Alpi e in tutto il territorio nazionale per l’attuazione della caccia di selezione agli ungulati e per la braccata al cinghiali. Viene rimosso il divieto assoluto di caccia in prossimità dei valichi montani interessati dalle rotte migratorie degli uccelli: la riforma prevede che sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna e che, per la loro conformazione orografica ‘caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno mille metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, che comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle rotte di migrazione, e per una distanza di mille metri dagli stessi’ vengano istituite zone di protezione speciale e l’attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabilite, ‘conformemente alle linee guida regionali, dal regolamento adottato dall’ente di gestione della zona di protezione speciale’. Viene anche autorizzato l’uso di strumenti ottici e optoelettronici (visori notturni), ‘a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento’ ed esclusivamente per la caccia al cinghiale. 2 – Per quanto riguarda i calendari venatori, il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) sui calendari venatori regionali perde il suo valore conformativo, diventando un’opzione di tipo consultivo e risultando di fatto, accusano le opposizioni, depotenziato. Il ruolo dell’Ispra viene in qualche modo preso dalla Regioni, che avranno una maggiore autonomia decisionale sulla possibilità di estendere la stagione di caccia anche oltre il limite del 10 febbraio e gli orari giornalieri. La valutazione tecnica verrà in parte raccordata con il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. 3 – Con la riforma vengono introdotte nuove specie cacciabili e richiami vivi allargando l’elenco dell’Articolo 18 della legge 157/92. Diventano così cacciabili specie precedentemente escluse, come l’oca selvatica (Anser anser); il colombaccio (Columba palumbus), il piccione di città (Columba livia forma domestica). Per quanto riguarda la gestione del lupo, il testo recepisce l’allineamento al declassamento dello status di protezione del lupo; la specie non diventa cacciabile, ma in caso di necessità potrebbe essere abbattuta nell’ambito di specifici e mirati piani di contenimento. Infine, vengono ridotti i vincoli burocratici per la cattura, l’allevamento e l’utilizzo dei piccoli uccelli migratori da utilizzare come richiami vivi in gabbia.
4 – Per quanto riguarda i cacciatori, la riforma prevede che le abilitazioni all’esercizio venatorio rilasciate dagli Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo siano equiparate all’abilitazione all’e sercizio venatorio italiana e rimuove la limitazione d’ingresso per i cacciatori provenienti dall’estero (extra-UE e UE), che potranno esercitare l’attività venatoria in Italia senza i tetti numerici rigidi previsti dalle vecchie normative regionali. 5 – La riforma introduce anche una sanzione amministrativa pecuniaria pecuniaria (fino a 900 euro) per chiunque ostacoli, disturbi o interrompa intenzionalmente le attività di caccia o di controllo faunistico legalmente autorizzate, colpendo anche le forme di disobbedienza civile non violenta degli attivisti. Infine, si introduce la qualifica di ‘imprenditore agricolo’ per chi gestisce aree di caccia private, consentendo a queste strutture l’accesso a fondi e finanziamenti pubblici per la gestione del territorio. 6 – Il testo prevede un aumento delle sanzioni di carattere penale (fino al triplo rispetto alla normativa precedente) per chi esercita l’attività venatoria in violazione totale delle regole, utilizzando mezzi vietati o cacciando specie protette non incluse nei calendari. Nel dettaglio, tra le sanzioni più rilevanti, è previsto l’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da euro 3.600 a euro 10.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale; l’arresto da due a otto mesi o l’ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli la cui caccia è vietata; l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda da euro 2.000 a euro 12.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone sardo. E ancora, l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 8.000 a euro 20.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) e l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da euro 900 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi. Inoltre, viene introdotta una netta separazione normativa tra il cacciatore regolare, che deve essere abilitato e inserito nei piani di bio-regolazione e il bracconiere, per isolare e perseguire penalmente i reati ambientali e il prelievo illegale di fauna selvatica.
Editoriale
LA “LAUDATE DEUM” E I PASSERI DELL’EVANGELISTA
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