Il Tar Abruzzo, con la sentenza 254/2026, ha stabilito che un cittadino può chiedere il divieto di caccia sul proprio terreno per motivi etici e che la Regione può respingere la domanda solo dimostrando che la sottrazione del fondo impedisce il raggiungimento degli obiettivi del piano faunistico venatorio.
Nel 2021 alcuni proprietari di terreni, rispondendo a un appello della Stazione ornitologica abruzzese, chiesero alla Regione di vietare l’accesso ai cacciatori. Le istanze furono per lo più respinte con la motivazione che in tal modo si sarebbe superato il limite del 30 per cento di territorio libero.
Una proprietaria, assistita dagli avvocati Herbert Simone e Michele Pezone, ha impugnato il diniego davanti ai giudici amministrativi, ottenendo una sentenza favorevole. Secondo i legali, la decisione afferma che il limite del 30 per cento rappresenta una soglia minima superabile e che la richiesta del proprietario può essere fondata anche su motivi morali.
Peraltro già la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva affermato che il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare la caccia se l’attività contrasta con le sue convinzioni personali.



