UE, GREENWASHING: DAL 27 SETTEMBRE NORME PIÙ STRINGENTI SULL’ETICHETTA “VEGAN”

Quante aziende vegan sanno già che il proprio packaging rischia di violare le nuove regole europee? Da settembre la parola “vegan” stampata su un’etichetta può trasformarsi da punto di forza in un serio rischio. La Commissione europea ha appena aggiornato le FAQ sulla Direttiva (UE) 2024/825 contro il greenwashing, in vigore dal 27 settembre e i chiarimenti toccano da vicino chi produce alimenti vegan o plant-based. Non basta più togliere la carne dagli ingredienti, conta anche come il claim viene comunicato, che si tratti di una parola, di un logo, di una foglia stampata accanto al nome del prodotto. E la scadenza si avvicina più in fretta di quanto molte aziende immaginino visto che settembre è dietro l’angolo. Le FAQ non hanno valore di interpretazione giuridicamente vincolante, ma rappresentano l’orientamento operativo dei servizi della Commissione e offrono indicazioni decisive per le imprese e per le autorità nazionali chiamate ad applicare le nuove regole. Per capire come le aziende possono adeguarsi alla Direttiva, l’Osservatorio Veganok ha analizzato il documento integrale e sintetizzato i punti operativi essenziali che andranno ad incidere sulla vita delle aziende italiane. Le nuove regole si applicano dal 27 settembre a tutti i prodotti già in commercio, incluse le confezioni già stampate. Non è previsto alcun periodo di transizione aggiuntivo. Le nuove FAQ introducono un elemento nuovo e rilevante: le aziende possono adeguare i prodotti esistenti anche senza ristamparli, coprendo o correggendo i claim con adesivi o integrando le informazioni al punto vendita. Soprattutto, le autorità nazionali potranno tenere conto, nella loro valutazione, degli sforzi ragionevoli e proporzionati compiuti dall’azienda per conformarsi, anche sui prodotti già nella catena distributiva. Le autorità europee di tutela dei consumatori hanno elaborato un’intesa comune dedicata proprio alla gestione dello stock esistente. L’implicazione operativa è netta: non esiste una deroga, esiste un’attenuante. Un percorso di adeguamento avviato oggi e documentato costituisce una posizione difendibile al 27 settembre. L’inerzia non lascia argomenti. Le FAQ confermano che nomi di brand, aziende e prodotti possono rientrare nella definizione di asserzione ambientale quando, nel contesto commerciale in cui sono usati, evocano un beneficio ambientale esplicito o implicito. La registrazione come marchio non offre protezione: un nome in violazione delle regole sulle pratiche commerciali può vedersi rifiutare la registrazione o perdere quella esistente.

(Foto di repertorio)

Tag: ambiente, animali, veg, vegan
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